La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) reintroduce il meccanismo dell’iperammortamento quale strumento di agevolazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi. La misura, disciplinata dall’articolo 1, commi 427-436, sostituisce i precedenti piani di agevolazione e si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
L’iperammortamento consente una maggiorazione extracontabile del costo di acquisizione dei beni, determinando una riduzione progressiva dell’imponibile fiscale tramite quote di ammortamento maggiorate. Questo articolo affronta i presupposti normativi, i requisiti di accesso, i beni agevolabili e le procedure amministrative per la corretta fruizione del beneficio.
1. Natura e Meccanica dell’Iperammortamento
L’iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile di beni strumentali nuovi. A differenza di un credito d’imposta, che produce un beneficio immediato sulla dichiarazione, l’iperammortamento incide progressivamente sulla determinazione dell’imponibile IRES/IRPEF negli anni di ammortamento del bene.
Esempio illustrativo: Un’impresa acquista un bene strumentale dal costo di acquisizione pari a 100.000 euro, con aliquota di ammortamento fiscale annuale del 20%. In assenza di iperammortamento, la quota annuale deducibile è pari a 20.000 euro. Con iperammortamento al 180%, il costo fiscalmente deducibile diventa 280.000 euro; di conseguenza, la quota annuale deducibile sale a 56.000 euro. La maggiorazione produce una riduzione dell’imponibile di 36.000 euro annui, con effetti fiscali distribuiti sull’intero periodo di ammortamento.
La maggiorazione opera esclusivamente ai fini IRES/IRPEF e non produce effetti ai fini IRAP. La contabilità civilistica resta invariata: il bene rimane iscritto in bilancio al costo effettivamente sostenuto.
2. Aliquote di Maggiorazione per Scaglioni di Investimento
L’articolo 1, comma 427, della Legge 199/2025 stabilisce tre scaglioni di investimento, ciascuno con aliquota decrescente di maggiorazione:
- Fino a 2,5 milioni di euro: 180% (maggiorazione massima)
- Oltre 2,5 milioni, fino a 10 milioni di euro: 100%
- Oltre 10 milioni, fino a 20 milioni di euro: 50%
- Oltre 20 milioni di euro: nessuna maggiorazione
Gli scaglioni si applicano all’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta. Una impresa che effettua investimenti per importo totale pari a 5 milioni di euro applicherà il 180% ai primi 2,5 milioni e il 100% ai successivi 2,5 milioni.
3. Ambito Soggettivo: Chi Può Accedere
L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente da:
- Forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditta individuale)
- Settore economico
- Dimensione aziendale
- Regime contabile (ordinario o semplificato)
Sono escluse dal beneficio le imprese:
- In liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali
- Destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001
- Non in regola con gli obblighi di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- Non in regola con i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali
4. Beni Agevolabili: Allegati IV e V
L’articolo 1, comma 429, lettera a), della Legge 199/2025 individua i beni agevolabili negli Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) della legge medesima.
4.1 Beni Materiali (Allegato IV)
Rientrano i beni strumentali materiali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0. Tra questi:
- Macchinari e impianti il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti
- Macchine motrici e operatrici per movimento terra, sollevamento, movimentazione
- Apparecchiature di riconoscimento, ispezione e caratterizzazione dei materiali
- Sistemi di misurazione e controllo qualità
- Impianti tecnologici per garantire condizioni ambientali e operative dei processi produttivi
Requisito essenziale: Il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione è condizione sine qua non per accedere al beneficio.
4.2 Beni Immateriali (Allegato V)
Rientrano i beni immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale, inclusi:
- Software e sistemi per la gestione della produzione
- Piattaforme digitali e applicazioni
- Algoritmi e modelli digitali
- Sistemi per l’acquisizione e l’elaborazione dati
Anche i beni immateriali devono essere interconnessi al sistema gestionale aziendale.
4.3 Beni per Autoproduzione di Energia Rinnovabile
L’articolo 1, comma 429, lettera b), ammette inoltre i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Per impianti fotovoltaici, sono agevolabili esclusivamente quelli con specifiche tecniche definite dal D.L. 9 dicembre 2023, n. 145.
5. Requisito Fondamentale: L’Interconnessione
L’interconnessione al sistema aziendale è il requisito tecnico determinante per accedere all’iperammortamento. Non è sufficiente che il bene possa essere interconnesso: deve essere effettivamente interconnesso e funzionante al momento del sostenimento dell’investimento.
Cosa significa: Il bene deve scambiare dati con il gestionale aziendale di produzione o con la piattaforma di gestione della catena di fornitura in modo effettivo, verificabile e documentabile.
5.1 Documentazione dell’Interconnessione
Per provare l’interconnessione effettiva, l’impresa deve conservare documentazione che attesti:
- Configurazione tecnica del collegamento
- Log di trasmissione dati tra il bene e il sistema gestionale
- Contratti con fornitori di servizi di telemetria o connettività, ove applicabili
- Certificati di conformità tecnica del bene
L’assenza di documentazione dell’interconnessione comporta il rischio di contestazione in caso di controllo fiscale e la decadenza dell’agevolazione.
6. Perizia Tecnica 4.0
é obbligatorio acquisire una perizia tecnica asseverata redatta da professionisti abilitati (ingegneri o periti iscritti agli albi professionali).
La perizia deve attestare:
- Il bene è nuovo e prodotto in uno Stato membro dell’Unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo
- Il bene possiede i requisiti tecnologici 4.0 descritti negli Allegati IV o V
- Il bene è interconnesso al sistema aziendale (o sarà interconnesso entro termini precisi)
- Il bene è conforme alle normative di sicurezza sul lavoro applicabili
La perizia è documento essenziale per provare la legittimità del beneficio.
7. Certificazione Contabile
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, l’accesso all’iperammortamento è subordinato a una certificazione rilasciata da un revisore contabile iscritto all’albo. La certificazione deve attestare:
- Le spese sono state effettivamente sostenute
- I beni sono stati contabilizzati in modo corretto
- Tutta la documentazione è conservata secondo i termini fiscali
La spesa sostenuta per l’acquisizione della certificazione è deducibile secondo i criteri ordinari.
8. Cumulabilità con Altre Agevolazioni
L’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che:
- Il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti
- Il cumulo non porti al superamento del costo effettivamente sostenuto
Non è ammesso il doppio beneficio sulla stessa porzione di costo.
Ingegneria in Cantiere fornisce supporto nella redazione di perizie tecniche asseverate per investimenti in beni 4.0, garantendo conformità ai requisiti normativi e protezione in caso di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Se stai valutando investimenti in beni strumentali 4.0 nel 2026, la perizia tecnica asseverata è un documento essenziale per documentare il diritto al beneficio dell’iperammortamento. Ingegneria in Cantiere redige perizie secondo le prescrizioni della Legge 199/2025, garantendo conformità normativa e solidità documentale in caso di controllo.
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