Hai un’impresa edile, di movimento terra o di trivellazioni. Hai operatori sugli escavatori, un caposquadra che fa il preposto, magari fai il datore di lavoro-RSPP. Dal 24 maggio 2026 le regole sulla formazione in materia di sicurezza cambiano tutte. Non “un po’”: cambiano strutturalmente.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è un vero e proprio testo unico sulla formazione per la sicurezza. Sostituisce tutti gli accordi precedenti (2011, 2012, 2016) e introduce obblighi nuovi che riguardano direttamente te, i tuoi preposti, i tuoi operatori e le loro abilitazioni. Il periodo transitorio si chiude il 24 maggio 2026. Da quel giorno, chi non è in regola è fuorilegge.
In questa guida ti spieghiamo le 5 novità che impattano di più sul tuo settore, con le scadenze precise e le azioni da fare.
1. Formazione obbligatoria per il datore di lavoro
La novità più importante per chi gestisce un’impresa: il nuovo Accordo introduce l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro. Non solo per chi fa il RSPP (quello era già obbligatorio), ma per tutti. Anche se hai un RSPP esterno.
Il corso è di 16 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei o mobili (cioè tu, se fai edilizia o movimento terra) è previsto un modulo aggiuntivo specifico “cantieri” di 6 ore.
La scadenza per completare questo corso è il 24 maggio 2027 (24 mesi dall’entrata in vigore). Sembra lontana, ma se non ti muovi adesso rischi di non trovare posto: i calendari degli enti di formazione si stanno riempiendo.
2. Preposti: aggiornamento ogni 2 anni, non più ogni 5
Questa è la scadenza più urgente. L’aggiornamento dei preposti passa da quinquennale a biennale. E chi ha il corso base o l’ultimo aggiornamento datato prima del 24 maggio 2023 deve completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026. Cioè tra poche settimane.
Altre novità sui preposti: il corso base passa da 8 a 12 ore, e né il corso base né l’aggiornamento possono più essere svolti in e-learning asincrono. Solo aula fisica o videoconferenza sincrona. Se il tuo preposto ha fatto l’ultimo aggiornamento online in modalità asincrona, quel corso potrebbe non essere più valido.
Il preposto in cantiere è il caposquadra, l’operaio esperto che coordina gli altri, chi controlla che le regole vengano rispettate. Se alla data del 24 maggio non è aggiornato, tu come datore di lavoro sei in violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni: arresto o ammenda.
3. Patentini attrezzature: nuove regole da maggio 2026
L’Accordo aggiorna anche le regole sulle abilitazioni per le attrezzature di lavoro previste dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08: escavatori, gru, carroponti, piattaforme aeree (PLE), carrelli elevatori. Tre punti da conoscere.
Nuove attrezzature incluse: il carroponte entra ufficialmente nell’elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione specifica con patentino [come per il miniescavatore di cui abbiamo parlato qui]. Stessa cosa per i caricatori semoventi (pale gommate/cingolate).
Corsi pregressi: le abilitazioni ottenute con il vecchio Accordo del 2012 restano valide se conformi ai contenuti previsti. Ma se hai operatori che usano attrezzature senza patentino conforme al nuovo Accordo, hanno tempo fino al 24 maggio 2026 per completare la formazione.
Teoria solo in presenza: dal 24 maggio 2026, anche la parte teorica dei corsi per patentini deve essere svolta in aula o in videoconferenza sincrona. L’e-learning asincrono non è più ammesso per nessuna parte del corso.
4. Modulo “cantieri” obbligatorio per datori di lavoro e dirigenti
Per i datori di lavoro e i dirigenti che operano in cantieri temporanei o mobili è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore dedicato ai rischi specifici del cantiere. Questo modulo si aggiunge al corso base (16 ore per il datore, 12 ore per il dirigente).
Se sei un imprenditore edile o di movimento terra, questo modulo ti riguarda direttamente. Copre i rischi specifici del Titolo IV del D.Lgs. 81/08: cadute dall’alto, scavi, demolizioni, movimentazione macchine, interferenze tra imprese. È la parte della formazione più rilevante per il tuo settore.
5. Verifica dell’efficacia della formazione: ora è obbligatoria
Una novità che cambia l’approccio alla formazione: dal 24 maggio 2026 non basta più fare il corso e prendere l’attestato. L’Accordo introduce l’obbligo di verificare l’efficacia della formazione sul campo, cioè durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, a distanza di tempo dal corso.
In pratica: devi poter dimostrare che la formazione ha effettivamente cambiato il comportamento dei lavoratori. Non è ancora chiaro come questo verrà controllato dagli ispettori, ma l’obbligo normativo c’è e la mancata verifica rende “giuridicamente incompleto” il percorso formativo. Tradotto: se arriva un’ispezione e non hai documentato la verifica dell’efficacia, è come se la formazione non fosse stata fatta.
Cosa rischi se non ti adegui
Le sanzioni per la mancata formazione sono a carico del datore di lavoro. La violazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.474 a 6.388 euro. In caso di infortunio con lavoratore non formato, le responsabilità penali si aggravano notevolmente.
C’è un aspetto specifico per il tuo settore: in sede di ispezione INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), la non conformità agli obblighi formativi può comportare il disconoscimento dei contratti a tempo determinato e la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Un rischio economico che va ben oltre la multa.
Cosa fare adesso: la checklist per non farsi trovare impreparati
Manca meno di un mese al 24 maggio. Ecco le azioni concrete, in ordine di urgenza.
- Verifica lo stato di formazione dei tuoi preposti: se l’ultimo aggiornamento risale a prima di maggio 2023, devono completare l’aggiornamento biennale entro il 24 maggio 2026. Contatta subito un ente di formazione
- Controlla i patentini dei tuoi operatori su escavatori, gru, PLE, carroponti, carrelli: se non sono conformi al nuovo Accordo, la formazione va completata entro il 24 maggio 2026
- Pianifica il tuo corso da datore di lavoro (16 ore + 6 ore modulo cantiere): la scadenza è maggio 2027, ma muoversi ora ti evita la corsa dell’ultimo momento
- Aggiorna il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con i nominativi dei lavoratori formati e le attrezzature per cui sono abilitati
Non sai se i tuoi operatori e preposti sono in regola con le nuove regole?
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